Per recuperare fondi o fare fundraising associazioni, partiti e movimenti politici possono organizzare le pesche di beneficienza. Vediamo cosa dice la legge in tal merito.
Dal 12 aprile 2002, con l’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sono state apportate profonde modifiche alla disciplina delle autorizzazioni relative allo svolgimento di tombole, lotterie e banchi o pesche di beneficenza, le cosiddette manifestazione di sorte locali. Il decreto, nel ribadire il divieto generale allo svolgimento ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, consente esclusivamente:
A le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 460/1997, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
B le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
C le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Per l’organizzazione di tali attivita’, in particolare quelle di interesse alla lettera a), occorre procedere ad inoltrare le richieste di autorizzazioni almeno 60 giorni prima dell’evento.
COS’E’ UNA PESCA DI BENEFICENZA
Per pesche o banchi di beneficenza si devono intendere le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato non eccede la somma di 51.645,69 euro. I premi delle pesche o banchi di beneficenza, nonché quelli delle lotterie potranno consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
COME ORGANIZZARLA
Trenta giorni prima, le autorità dovranno essere informate riguardo il regolamento, i premi, il luogo in cui si svolgeranno le estrazioni, la quantità e il prezzo dei biglietti venduti.
Bisogna quindi predisporre tutto con largo anticipo, considerando la complessità delle operazioni burocratiche.
Predisposte queste attività bisogna preoccuparsi di promuoverla e diffonderla o di organizzarla all’interno di altre manifestazioni.
ASPETTI FISCALI
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza rivolte al pubblico sono da considerare rilevanti fiscalmente ai fini Iva, Ires e Irap, a meno che tali premi:”non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (…) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall’art.30 del D.P.R.29 settembre 1973, n.600, che così dispone:” l’aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (…)”.
Teniamo quindi conto che i 51.645,69 euro di massima sono da considerarsi LORDI.
Vuoi una mano per organizzarla?