22, 05 2012

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Sostegno all'integrazione

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Toscana - Finanziamenti a fondo perso alle imprese toscane per l'integrazione, l'organizzazione delle filiere, incrementare i processi produttivi, lo sviluppo commerciale, l'occupazione e la capacità di innovare. SCADE: Ad esaurimento fondi.

Finalità dell'intervento

Il bando è finalizzato a sostenere i processi di integrazione tra imprese, allo scopo di supportare

processi di riorganizzazione delle filiere, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo

commerciale delle imprese, la loro capacità innovativa.

 

2. Attività agevolabili

Il regime di aiuto agevola, in particolare, le operazioni di:

a) acquisizione di aziende o rami di aziende;

b) fusioni, per unione o per incorporazione;

c) costituzione di consorzi di piccole e medie imprese;

d) costituzione e sviluppo di reti tra imprese, formalizzate in contratti di rete ai sensi del decreto legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

Le operazioni devono essere finalizzate a incrementare l'efficienza dei processi produttivi e/o distributivi,

nonché la capacità innovativa delle imprese; a titolo esemplificativo:

- elevare l'efficienza dei processi interaziendali, anche mediante interventi sulla logistica dei processi

produttivi;

- migliorare l'accesso alle risorse esterne alle imprese (produttive, tecnologiche, finanziarie) e l'utilizzo

di quelle interne;

- favorire l'integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la capacità innovativa delle

imprese;

- incrementare la capacità di penetrazione commerciale, anche mediante lo sviluppo di prodotti/servizi;

- favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di reti di subfornitura;

- migliorare le performance ambientali, con particolare attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto /

servizo;

Non possono essere agevolate le operazioni avviate prima della data di presentazione della domanda da

parte dell'impresa. Per avvio dell'operazione si intende la data dell'atto di acquisizione, di fusione, di

costituzione del consorzio e di stipula del contratto di rete.

Nel caso di sviluppo di reti di imprese formalizzate in contratti di rete, l'atto costitutivo può essere già stipulato

al momento della presentazione della domanda.

In tutti i casi sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla data di

presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del

contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, dell'emissione della fattura (nel caso di acquisizione in locazione

finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing). Conseguentemente, non sono

ammissibili spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda, ad eccezione dei

pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

Sono ammissibili programmi di investimento di importo superiore a 100.000 € e inferiore a 1.000.000 €.

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Il programma di investimento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

e realizzato almeno nella misura del 70% dell'importo ammesso all'agevolazione.

Nel caso di consorzi e contratti di rete costituendi, l'atto di costituzione deve pervenire alla Regione Toscana

entro 45 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione stessa della concessione

dell'agevolazione.

3. Soggetti beneficiari e settori ammissibili

Possono accedere all'intervento le piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n.

800/2008 della Commissione europea, regolarmente iscritte al registro delle imprese, che esercitino nel

territorio della Regione Toscana un'attività economica indicata come prevalente, nell'unità locale che realizza il

programma di investimento, nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECORI

2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della classe 08.92

C - Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente alle classi 35.11 e 35.21

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1 e 53.2

J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9, 63.9

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente alla categoria 70.22, alle divisioni 71 e 72 e ai

gruppi 74.1 e 74.9

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3 e alla

categoria 82.99.9

Q – Sanità e assistenza sociale limitatamente alle divisioni 87 e 88

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisionie 95 e alle classi 96.01, 96.02

Sono altresì ammissibili le imprese appartenenti alla sezione G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" ma

esclusivamente nel caso di operazioni che vedano la presenza contestuale di imprese operanti negli altri

settori di attività economica ammissibili.

Sono in ogni caso escluse le imprese in difficoltà, come definite della Comunicazione 244/2004 della

Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di

imprese in difficoltà".

Disposizioni specifiche per i contratti di rete

Le reti di imprese sono ammissibili solo se costituite da almeno 5 piccole o medie imprese toscane, che

devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Il contratto di rete dovrà essere strutturato in relazione alla strategicità ed alla complessità dell'attività oggetto

del programma di rete. Conseguentemente, in sede istruttoria delle domande, sarà valutata l'adeguatezza del

contratto di rete rispetto alla natura delle attività svolte, per quanto attiene in particolare la nomina di un

organo comune e/o la costituzione di un fondo patrimoniale comune.

Possono inoltre partecipare al contratto di rete soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal

presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese con sede al di fuori

del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono essere beneficiarie del contributo.

Il contratto di rete non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della

domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o

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siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via

indiretta.

4. Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a:

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

i. impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili);

ii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi. È ammissibile anche l'acquisto di

materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del

materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un

contributo pubblico;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore

al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze

dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un

perito tecnico;

iii. operare murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:

a) lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;

b) la realizzazione di impiantistica aziendale.

Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali;

iv. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo

svolgimento dell'attività. Tali spese sono escluse per le imprese che esercitano un'attività

economica prevalente nel settore 49.4 della classificazione delle attività ATECORI 2007.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla approvazione della

rendicontazione finale dell'investimento.

Nel caso di beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, costituisce spesa ammissibile l'ammontare

dei canoni pagati – limitatamente alla quota in conto capitale – nell'arco temporale di validità del progetto, a

condizione che il contratto preveda una clausola di riacquisto o una durata minima corrispondente alla vita

utile del bene;

B. Attivi immateriali. Si tratta di attivi relativi a:

i. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how

o conoscenze tecniche non brevettate. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti

condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in

posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n.

139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;

d) figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

C. Spese relative all'acquisto di servizi di consulenza.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purchè

la natura di detti servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione

dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità,

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I servizi di consulenza, ad eccezione di quelli notarili e legali, devono essere documentati da bozze di

contratti o di lettere d'incarico, che devono essere allegate alla domanda, unitamente al curriculum vitae

del consulente. Tali contratti / lettere d'incarico devono essere comunque stipulati successivamente alla

presentazione della domanda. Le spese notarili e legali sono ammissibili per un importo massimo pari a

10.000,00 euro.

Sono ammissibili esclusivamente le consulenze che configurino prestazioni ad alta specializzazione,

ovvero prestate da soggetti che abbiano un'esperienza almeno triennale nello specifico ambito oggetto

della consulenza.

Nell'ambito delle consulenze specialistiche, sono ricompresi i costi eventualmente sostenuti per le

prestazioni del c.d. "manager di rete" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese)

dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete.

D. Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili:

a) i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la

preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda

prima che il diritto venga concesso;

b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e

di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del

diritto.

Norme specifiche per acquisizione di azienda o ramo d'azienda o fusione

Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, è ammessa l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno

stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato

acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. In tali casi sono ammissibili, oltre ai

nuovi investimenti, anche le spese connesse direttamente alle operazioni di acquisizione/fusione,

esclusivamente per la parte relativa agli attivi materiali ed immateriali come definiti alle lettere A e B, che

devono risultare nell'atto di acquisizione o di fusione.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata una valutazione, da parte di un professionista qualificato o

di un organismo debitamente autorizzato, dell'azienda o del ramo d'azienda, dalla quale risulti il valore delle

immobilizzazioni materiali e il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato;

- che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze

dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Inoltre deve essere allegata una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo

stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario da

parte del venditore.

Sono in ogni caso esclusi:

i. i lavori in economia;

ii. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

iii. per il solo settore del trasporto merci su strada, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di

merci;

iv. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da,

amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi e parenti dei soci stessi entro il

secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate

da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro

coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di

partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste

condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

v. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

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vi. gli interessi passivi;

vii. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere

dimostrata la tracciabilità;

viii. i beni acquistati a fini dimostrativi;

ix. gli arredi.

Non sono ammissibili i programmi di investimento comprendenti esclusivamente spese di consulenza.

Gli investimenti devono essere regolarmente iscritti in bilancio.

E. Aiuti all'occupazione

Sono inoltre concessi aiuti per favorire assunzioni di:

a) donne disoccupate/inoccupate, che abbiano compiuto il 30° anno d'età al momento dell'assunzione, iscritte

ai Centri per l'Impiego delle Province della Toscana, assunte con contratti di lavoro a tempo indeterminato

part-time e/o full-time;

b) giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni (limite elevato a 40 anni per gli appartenenti alle categorie

protette di cui alla Legge 68/1999) assunti con contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato parttime

e/o full-time della durata di almeno 12 mesi. I laureati devono essere assunti con un contratto di lavoro

che prevede mansioni di elevata complessità, tali da richiedere una qualificazione di livello universitario. Sono

escluse da questo contributo le trasformazioni da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

c) lavoratori/trici con contratti di lavoro a tempo determinato trasformati in contratti a tempo indeterminato parttime

e/o full-time almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato. Sono escluse dal

contributo le trasformazioni da contratti di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

d) lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane e assunti/e con contratti a tempo

indeterminato part-time e/o full-time;

e) soggetti cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento

pensionistico secondo la normativa vigente, in situazioni di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che

siano comunque privi di ammortizzatori sociali assunti con contratti a tempo indeterminato anche part-time.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti destinatari al momento dell'assunzione a tempo

indeterminato e/o determinato. Gli aiuti all'occupazione non possono essere superiori al 25% del programma

di investimento ammissibile e non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione, ad eccezione di

quelli di cui alle lettere a) e b).

Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (part-time o full-time) oggetto di contributo sono quelle

realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data ultima per la realizzazione del

programma di investimento. Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato/determinato

dei destinatari deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana.

Le domande di contributo sono ritenute ammissibili se l'impresa:

- non ha fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a

licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge 223/91 e s.m.i.;

- procede all'incremento della media dell'organico a tempo indeterminato rispetto all'organico a tempo

indeterminato di sei mesi precedenti la data di assunzione per la quale si presenta domanda di contributo;

- si impegna a non interrompere il rapporto di lavoro nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto di

lavoro.

F.Aiuti alla formazione

Con apposito avviso del Settore Formazione della Regione, riservato alle sole imprese ammesse al finanziamento,

saranno definite forme e modalità per la presentazione dei progetti formativi necessari per le finalità dell'intervento.

5. Modalità di intervento e misura dell'agevolazione

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L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle

spese, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. per i servizi di consulenza, l'agevolazione è determinata nella misura del 50% dei costi ammissibili;

2. per i costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale, l'agevolazione è determinata nella

misura del 35% dei costi ammissibili;

3. per le altre spese l'agevolazione è determinata nella misura del 20% del totale delle spese per le

piccole imprese e del 10% per le medie imprese

4. per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e

spese ammissibili", l'agevolazione è pari a:

- 6.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;

- 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;

- 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;

- 2.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera b) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di

investimenti e spese ammissibili", nel caso in cui l'impresa, entro il termine di scadenza del contratto di

lavoro a tempo determinato, provvederà a stabilizzare il laureato/a con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari a:

- 3.000,00 euro per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato (full-time o parttime)

a tempo indeterminato full-time;

- 1.000,00 euro per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time a

tempo indeterminato part-time;

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera c) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di

investimenti e spese ammissibili", il contributo sarà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione di

donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato.

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera d) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di

investimenti e spese ammissibili", il contributo sarà incrementato del 20% nel caso di assunzione a

tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50.

Per le assunzioni di cui alla lettera e) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese

ammissibili", l'agevolazione è pari a:

- 3.000,00 euro l'anno per un massimo di 5 anni. Tale contributo sarà incrementato del 20% nel caso

di assunzione di donne.

I contributi di cui al punto 1) e 4) sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.

600/73.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse sulle stesse spese ammissibili a titolo di aiuti

di stato ai sensi dell'art. 87, del Trattato CE. Per quanto concerne, in particolare, gli aiuti all'occupazione, non

è ammesso il cumulo con altri aiuti, nemmeno con quelli concessi nella forma del "de minimis" ai sensi del

Reg. (CE) n. 1998/2006.

6. Modalità applicative

6.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, vanno presentate a partire dal 1° aprile 2011

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Fonte: Regione

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