21, 05 2012

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Finanziamenti efficienza energetica e fonti rinnovabili

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Piemonte - finanziamenti all'insediamento di linee di produzione di sistemi e componenti nel campo dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili".

Finanziamenti agevolati per interventi di efficienza energetica e sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili (ai sensi del Decreto interministeriale Ministero dell'Ambiente – Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2008).

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai sensi dell'art. 1, comma 1110, ha istituito un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Il decreto 25 novembre 2008 disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto.
La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 39 - 12305 ha delegato alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. lo svolgimento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande presentate, relativamente alle Misure "microcogenerazione diffusa", "rinnovabili" e "usi finali".
Nell'ambito di queste misure sono previste le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

- Misura microcogenerazione diffusa : impianti di microcogenerazione con potenza nominale fino a 50 kWe;

- Misura rinnovabili:

impianti eolici; impianti idroelettrici; impianti solari termici; impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato); impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici;

- Misura usi finali:

interventi di riqualificazione energetica sull'involucro di edifici esistenti; climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe; climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe.

Gli interventi dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni di cui alle specifiche tecniche allegate al decreto, a quelle contenute nella circolare applicativa del decreto ed ai criteri di valutazione aggiuntivi regionali.
Possono presentare domanda di finanziamento le tipologie di soggetti definiti nella Tabella Allegata (in pdf)

L'agevolazione consiste in un prestito di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali costanti, posticipate. Dal 22 Gennaio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che il tasso d'interesse da applicare sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,50% annuo.

La percentuale di agevolazione è pari al 90% dei costi ammissibili nel caso di soggetti pubblici, pari al 70% dei costi ammissibili per tutti gli altri soggetti.
I finanziamenti previsti dal decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione Europea.
Le domande di ammissione e la relativa documentazione devono essere presentate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare applicativa del decreto (di prossima emanazione) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione.



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