Bologna - Finanziamenti e contrbuti fino al 50% delle spese sostenute per le imprese che si aggregano per migliorare la propria competitività, compresi costi per la consulenza e il marketing (compresa la realizzazione di siti internet congiunti). SCADE: 30-09- di ogni anno.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese (in breve PMI),
Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese attive che abbiano la propria sede legale nella provincia di Bologna, che siano regolarmente iscritte all’Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Bologna.
Nel caso di costi sostenuti volti ad attuare una fusione per unione è necessario, per l’accesso al
contributo, che sia previsto che l’impresa risultante dalla fusione abbia la sede legale nella provincia di Bologna; in tal caso saranno ammissibili le domande di tutte le imprese partecipanti alla fusione, anche se aventi sede in altre province. Ove l’erogazione avvenisse in un momento in cui la fusione si sia già completata il beneficiario unico diverrà l’impresa risultante dalla fusione e il/i contributo/i verrà/nno erogato/i direttamente a quest’ultima.
Tutte le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna.
3. Modalità, entità del contributo e regime de minimis
I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
Il contributo non potrà comunque essere superiore a 20.000 Euro per impresa all’anno.
E’ possibile ottenere un solo contributo per impresa nell’anno.
Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione di fonte pubblica.
I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude le imprese attive nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura), dell’acquacoltura, della pesca e carboniero.
Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.
Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
4. Spese ammissibili
Sono ammessi a contributo unicamente costi di consulenza e spese notarili. Le consulenze, documentate da fatture o note di addebito, dovranno riguardare analisi preventiva e assistenza in itinere per processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale. Per quanto riguarda consulenze per marketing, pubblicità, siti Internet saranno considerati ammissibili i soli costi di ideazione, progettazione e sviluppo,
CONTRIBUTI PER PROCESSI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE E CRESCITA
DIMENSIONALE DELLE IMPRESE AREA PROMOZIONE ECONOMICA
Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 27/11/2009
Regolamento contributi aggregazioni aziendali e crescita dimensionale – pag. 2 di 4
mentre non saranno finanziati gli oneri di realizzazione materiale. I documenti di spesa dovranno quindi evidenziare separatamente le voci di costo.
Per “crescita dimensionale” si intendono quei processi volti a raggiungere uno dei seguenti obiettivi:
aumento del numero di dipendenti, aumento del fatturato, aumento della gamma di prodotti e servizi offerti, ampliamento dei mercati di riferimento.
In particolare sono ammissibili a contributo i costi di consulenza, di cui risulti apposito incarico scritto precedente alla fatturazione, per:
1. costituzione di consorzi/società consortili o partecipazione a consorzi/società consortili già esistenti
2. fusioni (nel caso di incorporazione è ammissibile solo la domanda dell’impresa incorporante, anche per i costi dell’incorporato di cui si facesse carico sostenendoli finanziariamente; nella fusione per unione ogni impresa che partecipa alla fusione può presentare domanda per le sue spese).
3. stipulazione di accordi di partnership tra imprese per collaborazioni continuative diverse dal mero rapporto cliente-fornitore
4. creazione di reti o strutture associate tra imprese
5. progetti di trasmissione di impresa (in tal caso saranno ammissibili i costi dell’impresa che intende acquisire o affittare un’azienda, a condizione che nel contratto sia espressamente finalizzato alla successiva cessione d’azienda a titolo definitivo, o acquisire il know-how dell’impresa cedente).
6. progetti di crescita dimensionale, anche a carattere autonomo, che prevedano la realizzazione di business plan, ricerche di mercato, realizzazione brevetti e marchi
7. valutazione economico-finanziaria dei brevetti e marchi aziendali ai fini dell’esposizione del valore in bilancio quali beni immateriali nonché onorari notarili relative ad atti redatti od autenticati
8. processi di aggregazione aziendale
9. processi di crescita dimensionale.
Non sono ammissibili le spese di cui sopra se relative ad operazioni di cui al presente articolo in cui l’impresa richiedente risulti già controllata o controllante delle altre imprese coinvolte per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società).
Non sono ammesse le spese per consulenze rese da amministratori o dipendenti delle imprese coinvolte nel processo di aggregazione o fusione.
Non sono altresì ammesse le consulenze a carattere continuativo o periodico e quelle connesse alle normali esigenze di funzionamento.
Sono escluse le spese per bolli, tasse ed imposte.
I costi dovranno riguardare spese fatturate e pagate a partire dal 1 agosto dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda fino al termine di presentazione della stessa, nel rispetto della scadenza di cui all’art. 5.
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a 10.000 Euro.
Le spese ammissibili si intendono al netto dell’IVA.
5. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio competente, dovranno essere inviate tra il 1 ed il 30 settembre di ciascun anno
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.
Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
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