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Programmi di finanziamento dell'UE |
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Gazzette e Bollettini Ufficiali |
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Per agriturismo devono intendersi le attività di ospitalità e ricezione, esercitate dagli imprenditori agricoli in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame; attività queste ultime che comunque devono rimanere le principali.
La ricezione e l'ospitalità agrituristica possono concretizzarsi:
nell'offerta di alloggio; nell'organizzazione di spazi aperti per campeggiatori; nella somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e nell'organizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.
L'attività può essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo (la cui definizione è data dall'articolo 2135 del codice civile), singolo od associato, e dai suoi familiari, di cui all'articolo 230 bis del codice civile e deve avere carattere complementare rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che debbono rimanere principali.
La legge quadro sancisce che le Regioni hanno il compito di determinare, attraverso l'emanazione di proprie leggi che regolino la materia, criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, inoltre prevede la possibilità per le Regione di prevedere contributi per la promozione delle attività agritutistiche. Chiunque voglia, quindi, ottenere informazione su come avviare un'attività agrituristica o sulla possibilità di ottenere agevolazioni potrà rivolgersi agli uffici competenti della propria Regione. |
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