17, 05 2012

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Fondo di garanzia imprese in difficolta' e a rischio

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Cipe - Istituito il fondo di garanzia per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. FONDO APERTO.

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti (di seguito nominato Fondo) le imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti;

b) abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

c) non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e del settore agricolo.

Nel caso di aiuti alle "grandi imprese", definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, i singoli aiuti di cui ai successivi punti 2 e 3 saranno notificati individualmente alla Commissione europea (di seguito Commissione) alle condizioni previste dal punto 3 degli orientamenti, secondo quanto specificato al successivo punto 4 della presente delibera.

 

Interventi ammessi

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art. 2.2 degli orientamenti.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

2. Aiuti per il salvataggio

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficoltà conformemente agli orientamenti, purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza.

L'impresa è tenuta a presentare:

a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II) relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa; III) relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati. Le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale;

b) copia conforme del bilancio infrannuale ad una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

c) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti.

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. L'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti.

La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della Commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

I soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ai sensi e con le modalità di cui al successivo punto 3, ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine, l'impresa dovrà confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza. In caso di notifica alla Commissione del piano di ristrutturazione, il termine per la cessazione della garanzia concessa per il salvataggio è prorogato fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano.

3. Aiuti per la ristrutturazione

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza.

Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.

La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della Commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione è tenuta a presentare:

a) copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile qualora ricorrano le condizioni previste in tale articolo;

b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II) relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale è demandato il controllo contabile dell'impresa; III) relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati; le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale;

c) copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

d) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti;

e) un piano di ristrutturazione industriale alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti che abbia i requisiti di cui all'articolo 182 bis del regio decreto del 16.03.1942 n. 267 e s.m. e i. (di seguito piano di ristrutturazione).

Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d'intervento:

I. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

II. la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

III. la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 dei citati Orientamenti. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

Il piano di ristrutturazione deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, tra i quali la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto senza che vi sia la necessità di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i requisiti, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente. Tali aiuti dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla Commissione.



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