Basilea II Cos’e’
Basilea II, è la forma breve con cui ci si riferisce al Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea, che ha rimpiazzato il precendente accordo. Ma cosa e’?
Tale accordo, maturato nell’ambito del Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, ha portato alla stesura di un documento condiviso, nel quale si introduce il concetto di requisito patrimoniale “risk based”. Con Basilea II, si sancisce che i requisiti patrimoniali delle banche devono essere commisurati all’effettivo ammontare di rischio assunto dalle stesse. I requisiti patrimoniali minimi che le banche sono tenute a rispettare costituiscono il Primo pilastro dell’accordo di Basilea. I rischi fondamentali per cui è necessario determinare il requisito patrimoniale sono di tre tipi: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo. Il “Nuovo Accordo” introduce nuove e più sofisticate metodologie di valutazione dei rischi.
Con riferimento al Nuovo Accordo di Basilea, si usa parlare di tre pilastri, cosa sono?
Il primo, quello che sancisce l’obbligo di detenere requisiti minimi a fronte dei rischi di mercato, credito e operativo, è stato già menzionato.
Il Secondo Pilastro invece introduce la necessità della revisione prudenziale del requisito patrimoniale. Tale obbligo coinvolge sia gli istituti di vigilanza prudenziale (per l’Italia ne è in carico la Banca di Italia), che devono sorvegliare sul rispetto degli obblighi patrimoniali, sia le stesse banche vigilate, che devono periodicamente autovalutare la propria esposizione complessiva ai rischi, anche a quelli non compresi nel primo pilastro, a fronte dei quali devono rispondere con l’accantonamento di un ammontare adeguato di capitale. Il secondo pilastro di Basilea II ha quindi notevolmente ampliato i poteri di vigilanza delle autorità di supervisione, estendendo il numero dei rischi cui le banche sono tenute a far fronte con la patrimonializzazione: non solo i rischi “di primo pilastro”, ma anche quelli “di secondo pilastro”, come il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e il rischio di concentrazione geo-settoriale.
Il Terzo Pilastro infine sancisce l’obbligo dell’informativa al pubblico per i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale (le banche in primis). L’idea sottostante a tale principio è che il controllo del mercato possa dissuadere gli intermediari bancari e finanziari dall’intraprendere politiche sbagliate o nocive per la loro stessa stabilità e/o redditività.
Quali sono i principi cardine di Basilea II?
Nodo fondamentale del problema risultò essere che l’accordo Basilea I valutava le aziende in base a requisiti molto semplificati: da quanto tempo esisteva un certa ditta, che patrimonio possedeva, quale ragione sociale. In una parola Basilea I si limitava a prendere atto della “storia” patrimoniale di una ditta, e della capacità attuale di rimborso della stessa, senza avere la possibilità di valutare se, quanto e in quanto tempo la ditta avrebbe generato reddito. Questo induceva un notevole immobilismo e penalizzava fortemente tutta una serie di settori e di investimenti, primi fra tutti quelli sull’innovazione e sulla ricerca.
Era quindi necessario elaborare una struttura di analisi molto più sofisticata per potere comprendere la realtà del mercato, che negli anni era notevolmente cambiata. Inoltre le banche si resero conto che il loro ruolo di semplici prestatori andava evoluto in un ruolo di maggior responsabilità, cooperazione e integrazione tra impresa e istituto di credito, se si desiderava che il mercato non stagnasse, ma continuasse a crescere in modo realmente produttivo.
Gli accordi hanno elevato la riserva frazionaria delle banche all’8% e fissato il coefficiente di salvaguardia sempre all’8%. Le sofferenze (ossia crediti inesigibili) delle maggiori banche italiane sono al di sopra della media europea che è dell’1.1%. Gli accordi di Basilea II hanno fissato il coefficiente di solvibilità all’8%. Tale coefficiente fissa l’ammontare minimo di capitale che le banche devono possedere in rapporto al complesso delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio. In altri termini è una frazione il cui numeratore è dato dall’ammontare di patrimonio di cui dispone una banca ed il denominatore dall’ammontare delle attività ponderate per classi di rischio. Se si considera invece il rapporto tra attivo ponderato e patrimonio di vigilanza il valore richiesto dagli accordi di Basilea II sale a 12,5%.
La normativa, in sintesi, consiste in tre pilastri:
- Requisiti minimi patrimoniali
- Controllo prudenziale interno delle banche
- Informativa da rendere al pubblico
I requisiti minimi patrimoniali devono coprire le perdite inattese dovute a tre rischi:
- Rischio di credito
- Rischio di mercato
- Rischio operativo, che ne rappresenta la maggiore novità.


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